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Consigli in pillole

Parliamo di:

- Durata del periodo di prova;
- Validità di un contratto di lavoro e obbligo di informare;
- Gravidanza e straordinari;
- Risoluzione immediata del contratto di lavoro;

Durata del periodo di prova

Sto valutando una proposta di lavoro e nel contratto è indicato “periodo di prova di 6 mesi”. È corretto?

Ai sensi della legge è considerato periodo di prova il primo mese di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 335b cpv. 1 CO). Il periodo di prova può tuttavia essere escluso o prorogato fino a un massimo di tre mesi per accordo scritto, CCL o CNL. Qualora fosse convenuto un periodo di prova più lungo, sono considerati periodo di prova unicamente i primi tre mesi. Il periodo di prova deve avere la stessa durata per il datore di lavoro e il lavoratore.
In caso di effettiva riduzione in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il periodo di prova è tuttavia prolungato di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO). 

Validità di un contratto di lavoro e obbligo di informare

Ho firmato un nuovo contratto di lavoro senza leggerlo attentamente, ora a distanza di qualche settimana, mi rendo conto che alcuni punti non sono chiari e nemmeno corretti. Il contratto è comunque valido?

Un contratto di lavoro sottoscritto, qualora non fosse peggiorativo rispetto a quanto definito dalla legge (vedi CO, CCL e CNL) è da ritenersi valido.
L’art. 330b del CO formalizza tutti i contratti stipulati per una durata indeterminata o per più di un mese, in questo caso il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro, su: il nome dei contraenti; la data d'inizio del rapporto di lavoro; la funzione del lavoratore; il salario e gli eventuali supplementi salariali; la durata settimanale del lavoro.
L'obbligo d'informazione contribuisce alla certezza del diritto nel rapporto di lavoro. La sua violazione non ha tuttavia alcun influsso sulla validità del contratto. 

Gravidanza e straordinari

Il mio datore di lavoro è costantemente informato sull’avanzare della mia gravidanza ed è consapevole che ormai mi trovo al 5 mese. Nel mio contratto sono previste 40 ore lavorative settimanali. Da qualche tempo c’è molto lavoro e il mio datore di lavoro ha chiesto a tutti di fare gli straordinari. Sono obbligata a lavorare più di quanto indicato nel contratto? 

No. Il datore di lavoro deve provvedere affinché lei non lavori oltre il tempo di lavoro convenuto da contratto, nella presente fattispecie non più di 40 ore la settimana e in nessun caso più di 9 ore al giorno (Art. 60 OLL 1).

Risoluzione immediata del contratto di lavoro

Mi potete indicare i motivi che portano ad un licenziamento in tronco e come avviene praticamente?

Una risoluzione immediata è fattibile unicamente per cause gravi. È considerata causa grave ogni circostanza che non permetta di esigere da chi dà la disdetta la continuazione in buona fede del rapporto di lavoro (art. 337 CO).
Cause gravi giustificano un licenziamento immediato anche senza preavviso. Tra queste figurano: reati sul posto di lavoro, rifiuto ripetuto o generale di compiere il lavoro, attività concorrenziale, divulgazione di segreti d'affari, accettazione di bustarelle, vie di fatto e oltraggi a superiori o colleghi (a meno che non si tratti di semplici casi di lieve entità).