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Whistleblowing: Missstände aufdecken

Violazioni della legge e irregolarità sul posto di lavoro non vanno taciute, ma segnalate ai datori di lavoro e alle autorità, nell’interesse dell’economia e della società. Il Consiglio federale intende emanare regole chiare, che discilplinino le condizioni alle quali la suddetta segnalazione (whisleblowing) è conferma alla legge.

Un «whistleblower» è una persona che segnala al servizio competente un comportamento irregolare verificatosi in un luogo non accessibile al pubblico - in genere si tratta del posto di lavoro. Di regola trattasi di reati quali corruzione, insider trading, abuso di dati o altre azioni di cui tale persona viene a conoscenza in ambito aziendale, politico o presso le autorità.

I «whistleblower» sono figure molto discusse. L’opinione pubblica li guarda con ammirazione, poiché portano alla luce informazioni che senza il loro contributo non verrebbero allo scoperto. Nel luogo in cui sono verificati i comportamenti illeciti, i «whistleblower» vengono però considerati spesso alla stregua di traditori. Le informazioni che rivelano sono in genere di natura sensibile e possono danneggiare la reputazione delle organizzazioni. Sul posto di lavoro i «whistleblower»subiscono spesso azioni di mobbing si espongono al rischio di essere licenziati.

Ma chi stabilisce se la segnalazione di abusi sia regolare o meno? Attualmente, in Svizzera, spetta ai giudici valutare ogni singolo caso. Il disciplinamento legale apporta maggiore chiarezza e certezza giuridica, sia per le imprese che per i lavoratori. Nella seduta del 21 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il pertinente messaggio aggiuntivo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni:

  • le violazioni alla legge sul posto di lavoro non devono essere taciute.
  • il Consiglio federale intende introdurre procedure e regole chiare per il cosiddetto «whistleblowing», al fine di garantire che le irregolarità siano effettivamente segnalate ai datori di lavoro e alle autorità.
  • il disegno che il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento disciplina in dettaglio le condizioni alle quali la segnalazione al datore di lavoro, alle autorità o all’opinione pubblica è conforme alla legge.

Con il messaggio aggiuntivo il Consiglio federale adempie una richiesta del Parlamento, che nel 2015 gli aveva rinviato un primo disegno, chiedendone una versione più semplice e comprensibile soprattutto per quanto il disciplinamento della procedura di segnalazione.

Le linee generali della revisione restano immutate: di norma la segnalazione è conforme alla legge soltanto se è effettuata innanzitutto al datore di lavoro. A determinate condizioni il lavoratore può inoltrarla successivamente anche all’autorità competente o all’opinione pubblica senza violare il suo obbligo di fedeltà. Il disegno di revisione disciplina ora in dettaglio queste condizioni ed elimina le incertezze relative alla procedura di segnalazione. Precisa pure quando è ammissibile la segnalazione anonima.

I legali della Società degli impiegati del commercio forniscono informazioni sulla situazione giuridica attuale e sulle sfide che essa comporta.

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