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Il contratto di tirocinio è un contratto di lavoro speciale, poiché è limitato alla durata del tuo tirocinio. Dopo il periodo di prova non può più essere disdetto, ma termina automaticamente alla scadenza stabilita per iscritto nel tuo contratto di tirocinio.

I motivi alla base di una cessazione o di un’interruzione possono essere diversi: nella maggior parte dei casi, sono la scelta di un posto di lavoro o di tirocinio non adatto, prestazioni insufficienti in azienda e a scuola o problemi relativi alle condizioni di lavoro e di formazione. A volte sussistono invece motivi personali come problemi privati o di salute o gravi conflitti nell’azienda formatrice (ad esempio con i/le maestri/e di tirocinio o i/le responsabili).

Tipologie di scioglimento anticipato del contratto di tirocinio

  1. Durante il periodo di prova il contratto di tirocinio può essere sciolto unilateralmente con un preavviso di sette giorni – sia dalla persona in formazione che dall’azienda formatrice.

  2. Dopo il periodo di prova, il contratto di tirocinio può essere sciolto unilateralmente da una parte contraente (azienda formatrice o persona in formazione) solo in presenza di motivi gravi. Concretamente, ad esempio, nel caso in cui la formazione comporti richieste fisiche o intellettuali eccessive per la persona in formazione o l’azienda formatrice non soddisfi i requisiti legali.

    Chi dà la disdetta deve giustificare per iscritto lo scioglimento del contratto senza preavviso, se l’altra parte lo richiede. Qualora il contratto di tirocinio venga sciolto, l’azienda formatrice dovrà comunicarlo all’Ufficio cantonale della formazione professionale. Quest’ultimo proverà a ottenere un accordo tra le parti contraenti o almeno il proseguimento del tirocinio in un’altra azienda.

    In caso di controversia spetta al tribunale decidere se sussista un motivo grave per lo scioglimento.

  3. Il contratto di tirocinio può essere sciolto in qualsiasi momento in una data stabilita di comune accordo tra le parti contraenti. La decisione deve essere registrata per iscritto sotto forma di lettera o nel modulo fornito dall’Ufficio della formazione professionale.

    Si consiglia di sciogliere il contratto di tirocinio solo se la persona in formazione ha sottoscritto un nuovo contratto. È possibile trovare un nuovo posto di tirocinio attraverso la Borsa nazionale dei posti di tirocinio (LENA), tramite l’orientamento professionale o nel Centro d’informazione professionale (CIP), su Internet o tramite richieste dirette in aziende della regione. Possono essere di ulteriore aiuto anche l’Ufficio cantonale della formazione professionale o conoscenti.
     

L’Ufficio della formazione professionale deve essere in ogni caso immediatamente informato dello scioglimento del contratto di tirocinio (cfr.: Elenco di tutti gli uffici della formazione professionale). La Società degli impiegati del commercio raccomanda a entrambe le parti contraenti – ossia all’azienda formatrice e alla persona in formazione – di informare l’Ufficio della formazione professionale già in caso di sospetto di un possibile scioglimento di contratto di tirocinio.

Attenzione: gli scioglimenti di contratti di tirocinio dopo il periodo di prova e in assenza di un motivo grave possono essere considerati violazioni contrattuali e comportare richieste di risarcimento danni. Se la persona in formazione interrompe il tirocinio senza preavviso, l’azienda formatrice ha diritto a un indennizzo finanziario corrispondente a un quarto del salario mensile, nonché a un risarcimento danni per i costi da ciò causati (ad esempio per la riassegnazione del posto di tirocinio).

Le basi giuridiche per lo scioglimento del contratto di tirocinio si trovano nel Codice delle Obbligazioni (CO) all’art. 346 in combinato disposto con l’art. 337; e nell’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) all’art. 11.

Informazioni per la persona in formazione interessata

  • I/le consulenti dell’Ufficio cantonale per l’orientamento professionale informano la tua scuola professionale e l’organizzatore dei corsi interaziendali sullo scioglimento del contratto di tirocinio (vigilanza sul tirocinio). Successivamente valutano le tue esigenze di supporto e, se possibile, adottano delle misure.
  • Qualora tu non abbia ancora 18 anni, anche i tuoi genitori o rappresentanti legali verranno informati dello scioglimento del contratto di tirocinio. È raccomandabile che l’azienda inviti a un colloquio comune, in cui entrambe le parti contraenti possano illustrare il proprio parere.
  • Lo scioglimento per motivo grave non è vincolato a scadenze e di norma ha luogo con effetto immediato (senza preavviso). Previo comune accordo, il rapporto di tirocinio termina nel momento da te concordato insieme alla tua azienda formatrice. Le pretese in sospeso (ad esempio saldo orario /delle ferie) devono essere corrisposte.
  • Se tu e la tua azienda formatrice non riuscite ad accordarvi, può avere luogo un ulteriore colloquio col coinvolgimento dell’Ufficio cantonale della formazione professionale.
  • Se un proseguimento del tirocinio fino a un determinato momento è ritenuto ragionevole, può essere opportuno concordare lo scioglimento non con effetto immediato, ma a una data prestabilita. Qualora tu abbia bisogno di assistenza, contatta il Centro d’informazione professionale (CIP) o la consulenza in materia di istruzione dell’Ufficio cantonale per l’orientamento professionale.
  • Se hai perso completamente la motivazione, non ha senso continuare il tirocinio. Prova a vederla in questo modo: in caso di scioglimento del contratto di tirocinio, a seconda del cantone, puoi continuare a frequentare la scuola professionale fino a tre mesi. Poiché i giorni di formazione nell’azienda decadono, avrai più tempo per cercare un proseguimento del tirocinio e scrivere candidature.

Collegamenti

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