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I lavoratori hanno diritto a richiedere al datore di lavoro in qualsiasi momento un attestato che fornisca informazioni non solo sulla tipologia e sulla durata del rapporto di lavoro, ma anche sul rendimento dimostrato e sul comportamento tenuto.

Diritto all’attestato

Il diritto sussiste già durante il rapporto di lavoro (attestato intermedio) indipendentemente dalla durata dell’impiego.

L’attestato deve contenere tutti gli elementi e i giudizi fondamentali rilevanti per formulare una valutazione globale del lavoratore o della lavoratrice. La valutazione deve essere oggettiva. Se necessario per la valutazione globale o se richiesto dal collaboratore, datore di lavoro, va indicato anche il motivo della conclusione del rapporto. L’attestato deve essere emesso da un superiore diretto

I lavoratori possono scegliere di richiedere anche solo – o in aggiunta all’attestato completo – un attestato di lavoro parziale o conferma di lavoro che si limita invece a informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro.

Formulazione dell’attestato

In linea di massima il diritto di formulazione spetta al datore di lavoro e il lavoratore non ha diritto a richiedere la formulazione che desidera. Vanno però osservati quattro criteri fondamentali:

  • L’attestato deve risultare veritiero od obiettivamente corretto. Nell’ambito della valutazione sono determinanti i requisiti tipici del settore e la correttezza, chiarezza linguistica.
  • Poiché l’attestato serve principalmente a favorire la crescita professionale del lavoratore o della lavoratrice, esso deve essere formulato in modo benevolo, elencando soprattutto le caratteristiche di rendimento e comportamento positive. Fatti negativi vanno menzionati nell’attestato solo se sono pertinenti per la valutazione globale del collaboratore, della collaboratrice, e cioè se non si tratta di eventi isolati o di dettagli irrilevanti.
  • È richiesta una formulazione chiara e univoca. A questo proposito, occorre tenere presente che formulazioni equivoche e l’uso di codici con cui attraverso formulazioni neutrali o positive ricadono sempre a sfavore della persona oggetto della valutazione.
  • “L’attestato di lavoro completo”, deve essere completo e contenere quindi tutte le informazioni necessarie per una valutazione globale.

Spesso gli attestati presentano la dicitura «non codificato», che in realtà è priva di rilevanza, poiché o l’attestato è stato formulato in modo così chiaro e convincente che durante la lettura non si ha l’impressione che l’autore abbia voluto esprimere qualche concetto tra le righe, oppure l’autore dell’attestato utilizza, nonostante la dicitura, formulazioni standard o non standard ambigue che lasciano spazio a interpretazioni negative. Anche in questo caso, per il lettore farà fede il testo e non la dicitura, e l’interpretazione sarà a sfavore del lavoratore.

Rettifica dell’attestato

Qualora un attestato di lavoro non soddisfi i requisiti formali e di contenuto (v. capitolo «Formulazione dell’attestato») o li soddisfi solo in modo parziale, il lavoratore ha diritto a chiedere la modifica per via legale. Sussiste quindi sempre un diritto di rettifica del contenuto quando le. Indicazioni siano formulate in modo erroneo, poco favorevoli, equivoche o incomplete.

Se il lavoratore, in mancanza di un accordo extragiudiziale con il datore di lavoro, chiede una modifica del suo attestato, egli potrà scegliere fra il tribunale del suo luogo di lavoro o della sede del datore di lavoro. Lo scopo è di avviare una “procedura rapida e semplice” nella quale il tribunale dovrà considerare tutte le circostanze rilevanti. Non saranno messe a carico le spese di giustizia. È compito del lavoratore presentare le prove di fatto che sono alla base della sua richiesta.

Se l’attestato deve essere rettificato a posteriori, esso dovrà mantenere la data originaria.

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